All’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO Io sottoscritto Fabio Pompermaier, con riferimento alla nominare a componente del Consiglio di Amministrazione dell’APSP “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana, disposta con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1436 dd. 26.09.2025, in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 9., del “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005, N. 7 PER QUANTO ATTIENE ALLA ORGANIZZAZIONE GENERALE E ALL’ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA”¹, dichiaro: • L’insussistenza della condizioni ostative all’assunzione della carica di amministratore di cui all’art. 6 del suddetto Regolamento²; • L’insussistenza delle cause di incompatibilità con la carica di amministratore di cui all’art. 7 del suddetto Regolamento³; Borgo Valsugana, 7 ottobre 2025. Firma manoscritta Fabio Pompermaier NOTE ¹ “Entro la seduta di insediamento gli amministratori devono certificare la insussistenza delle cause ostative di cui all’articolo 6 e delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 7, ovvero devono certificare la esistenza al giorno della nomina di cause di incompatibilità e la avvenuta loro rimozione. La decadenza di uno o più nominati non impedisce il valido insediamento del consiglio, quando essa non riguardi la maggioranza degli amministratori. La stessa certificazione deve essere resa, entro trenta giorni dalla nomina, dall’amministratore nominato dopo l’insediamento del consiglio. Le certificazioni sono rese a norma dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.” ² “Non possono essere nominati amministratori dell’azienda: a) coloro che si trovano nelle situazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 concernente “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”; b) coloro che si trovano nelle situazioni di cui all’articolo 2382 del codice civile; c) coloro che si trovano con il direttore dell’azienda in rapporto di coniugio, di unione civile, di convivenza di fatto, di parentela o di affinità fino al secondo grado, di adozione o di affiliazione; i coniugi, le persone unite civilmente, i conviventi di fatto, i parenti e gli affini fino al secondo grado, l’adottante e l’adottato, l’affiliante e l’affiliato.” ³ “1. Sono incompatibili con la carica di amministratore: a) i consiglieri, il presidente e gli assessori della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nonché, i consiglieri, i presidenti e gli assessori delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio l’azienda esplica, in via principale, la propria attività; b) i consiglieri, il sindaco e gli assessori dei comuni ove l’azienda esplica in via principale la propria attività, gli amministratori dei comprensori, delle comunità comprensoriali e delle comunità di valle; c) i magistrati, compresi i magistrati onorari, che svolgono le loro funzioni presso organi giurisdizionali con competenza sull’ambito territoriale nel quale l’azienda esplica la propria attività in via principale; d) i Commissari del Governo ed i funzionari di pubblica sicurezza che svolgono le loro funzioni nell’ambito territoriale nel quale l’azienda esplica la propria attività in via principale; e) i funzionari e gli impiegati della Regione autonoma Trentino – Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, addetti ad uffici o servizi che esercitano funzioni di vigilanza o di controllo sulle aziende, o che hanno comunque competenza sulle stesse; f) colui che come titolare o amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture e appalti nell’interesse della azienda; g) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alla lettera f); h) i legali rappresentanti delle aziende sanitarie convenzionate con le aziende, nonché i dirigenti dei servizi preordinati alle attività oggetto di convenzione, ovvero ai finanziamenti e ai controlli esercitati nei confronti delle aziende; i) gli amministratori, i dirigenti con poteri di rappresentanza e i responsabili degli istituti di credito che esercitano le funzioni di tesoriere per conto dell’azienda; k) i dipendenti dell’azienda; l) colui che ha lite pendente con l’azienda, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, salvo che la lite dipenda da fatti connessi con l’esercizio del mandato di amministratore; m) colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell’IPAB o dell’azienda è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’azienda medesima e non ha ancora estinto il debito; n) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l’IPAB o verso l’azienda, è stato legalmente messo in mora; o) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante l’IPAB o l’azienda. 1-bis. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi conferiti a consiglieri di amministrazione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento aziendali in connessione con il mandato. In ogni caso non costituisce causa di incompatibilità la carica di Presidente o amministratore delle associazioni rappresentative delle aziende.”