Accesso civico “semplice”

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Contenuto dell’obbligo:

Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria: nome del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Riferimenti normativi: Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013; Art. 2, c. 9-bis, L. 241/1990.

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